Consulenza

ADR/RID

Un supporto completo alle aziende che vogliono nominare un Consulente esterno e comprende la Nomina per iscritto con assunzione delle responsabilità di Consulente per la Sicurezza del Trasporto (D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010) ad un professionista della società titolare di certificato di formazione professionale CE rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Proponiamo un pacchetto di servizi essenziali per l’assolvimento dei compiti del Consulente:

  • Responsabilità nominale con Nomina per iscritto per l’attività di Consulenti del trasporto di merci pericolose su strada;
  • Redazione e manutenzione della Relazione Annuale contenente un sunto delle attività aziendali inerenti le merci pericolose effettuate nell’anno di riferimento (quantità di merci caricate/ scaricate/ trasportate, corsi di formazione, eventi incidentali, etc..);
  • Redazione dell’eventuale Rapporto di Incidente per incidenti che rientrano nei criteri del 1.8.5 dell’ADR vigente;
  • Visite ispettive periodiche presso la sede aziendale per monitorare nel tempo lo stato di conformità alla normativa vigente delle procedure aziendali.

Obbligo della Nomina del Consulente

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010, devono nominare uno o più Consulenti le imprese che effettuano operazioni di Trasporto su Strada, per Ferrovia o per vie Navigabili di merci pericolose, e le imprese che effettuano operazioni di Carico, Scarico, Riempimento, Imballaggio, connesse a tali trasporti e secondo l'ADR 2019 le imprese Speditrici (salvo i casi di esenzione).

Esenzioni dalla nomina del Consulente

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 40 del 4 febbraio 2000, art. 3 comma 6, sono esentate dalla nomina del consulente le imprese che:

  • effettuano le attività di cui sopra quando le merci pericolose sono confezionate in “Quantità Limitata” o in “Quantità Esenti” secondo le prescrizioni dei capitoli 3.4 e 3.5 dell’ADR o esenti per Disposizione Speciale secondo il capitolo 3.3; o
  • effettuano le attività di cui sopra ma le quantità per unità di trasporto non superano i limiti del 1.1.3.6 dell’ADR.

Tali imprese NON sono comunque esonerate dagli Obblighi prescritti dall’ADR a loro carico e stabiliti in particolare al capitolo 1.4 dell’ADR, compresa la Formazione obbligatoria degli addetti di cui al capitolo 1.3.

Sono altresì esonerate dalla nomina del Consulente, ai sensi del Decreto Ministeriale del 4 luglio 2000, art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 40:

  1. le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuate alla colonna “2”, categoria di trasporto “3”, della tabella del 1.1.3.6, ai quali è associato il riconoscimento di livello di rischio più basso;
  2. le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a) in colli, od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

Le esenzioni di cui ai punti a) e b) si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

L’esenzione per tali imprese si applica qualora l’impresa comunichi l’intenzione di avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b). La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredata, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L’impresa che si è avvalsa dell’esenzione nell’anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni del tipo e della quantità di merce pericolosa, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

IMDG/IATA

Consulenza tecnica sul trasporto di merci pericolose secondo i regolamenti internazionali IMDG Code, IMSBC Code per i carichi solidi alla rinfusa e IATA per il trasporto aereo. In particolare possiamo supportarvi per quanto concerne la corretta classificazione, gli imballaggi utilizzabili, la marcatura e l’etichettatura degli imballaggi e tutte le altre prescrizioni di trasporto.

Redazione documenti

Forniamo l’assistenza necessaria alla corretta compilazione dei documenti di trasporto per qualunque modalità incluso il multimodale. Forniamo altresì assistenza nella redazione del piano di Security e redigiamo le schede dati sicurezza e ambiente dei prodotti e preparati pericolosi.

Verifica aziendale

Dopo aver effettuato un audit direttamente in azienda redigiamo una nota tecnica descrittiva afferente alla conformità delle procedure adottate evidenziando le eventuali non conformità rilevati e le azioni correttive per la messa a norma.

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