Consulenza

ADR/RID

Un supporto completo alle aziende che vogliono nominare un Consulente esterno e comprende la Nomina per iscritto con assunzione delle responsabilità di Consulente per la Sicurezza del Trasporto (D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010) ad un professionista della società titolare di certificato di formazione professionale CE rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Proponiamo un pacchetto di servizi essenziali per l’assolvimento dei compiti del Consulente:

  • Responsabilità nominale con Nomina per iscritto per l’attività di Consulenti del trasporto di merci pericolose su strada;
  • Redazione e manutenzione della Relazione Annuale contenente un sunto delle attività aziendali inerenti le merci pericolose effettuate nell’anno di riferimento (quantità di merci caricate/ scaricate/ trasportate, corsi di formazione, eventi incidentali, etc..);
  • Redazione dell’eventuale Rapporto di Incidente per incidenti che rientrano nei criteri del 1.8.5 dell’ADR vigente;
  • Visite ispettive periodiche presso la sede aziendale per monitorare nel tempo lo stato di conformità alla normativa vigente delle procedure aziendali.

Obbligo della Nomina del Consulente

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010, devono nominare uno o più Consulenti le imprese che effettuano operazioni di Trasporto su Strada, per Ferrovia o per vie Navigabili di merci pericolose, e le imprese che effettuano operazioni di Carico, Scarico, Riempimento, Imballaggio, connesse a tali trasporti e secondo l'ADR 2019 le imprese Speditrici (salvo i casi di esenzione).

Esenzioni dalla nomina del Consulente

Ai sensi del Decreto del 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono esentate dalla nomina del consulente le imprese che rientrano nei casi stabiliti al paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR:

  • Art. 3 - Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali: sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all’art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR; b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui: i. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;

    ii. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

    iii. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

  • Art. 4 - Casi di esenzione per trasporti in colli: sono esentate dalla nomina del consulente per la si- curezza le imprese di cui all’art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare; b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse; c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. 2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.
  • Art. 5 - Casi di esenzione per spedizioni occasionali: sono esentate dalla nomina del consulente per la si- curezza le imprese di cui all’art. 2 la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

    a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

    b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro del 1.1.3.6;

    c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

    d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. 2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

  • Art. 6 - Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione: sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Tali imprese sono comunque tenute al rispetto delle prescrizioni ADR di competenza e agli dagli Obblighi prescritti dall’ADR a loro carico e stabiliti in particolare al capitolo 1.4 dell’ADR, compresa la Formazione obbligatoria degli addetti di cui al capitolo 1.3.

In particolare le imprese sono tenute al rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 7 - Prescrizioni di sicurezza

  1. Il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
  2. Il legale rappresentante dell’impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Art. 8 - Relazione di incidente

  1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell’inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

IMDG/IATA

Consulenza tecnica sul trasporto di merci pericolose secondo i regolamenti internazionali IMDG Code, IMSBC Code per i carichi solidi alla rinfusa e IATA per il trasporto aereo. In particolare possiamo supportarvi per quanto concerne la corretta classificazione, gli imballaggi utilizzabili, la marcatura e l’etichettatura degli imballaggi e tutte le altre prescrizioni di trasporto.

Redazione documenti

Forniamo l’assistenza necessaria alla corretta compilazione dei documenti di trasporto per qualunque modalità incluso il multimodale. Forniamo altresì assistenza nella redazione del piano di Security e redigiamo le schede dati sicurezza e ambiente dei prodotti e preparati pericolosi.

Verifica aziendale

Dopo aver effettuato un audit direttamente in azienda redigiamo una nota tecnica descrittiva afferente alla conformità delle procedure adottate evidenziando le eventuali non conformità rilevati e le azioni correttive per la messa a norma.

© 2024 - Safety Advisors S.R.L. - P. IVA: IT11879220017